Carnevale è alle porte e tutti siamo pronti per prepararci ad una bella abbuffata di bugie, frittelle e chiacchere.
Ce ne sono per tutti i gusti: le chiacchere classiche, con zucchero a velo, al cioccolato, al kamut, al farro, senza burro, cotte al forno, ecc.
Nel leggere tutte le etichette noi di Tutelaty consigliamo di analizzare bene i componenti, soprattutto per chi compra quelle al kamut o al farro perché a volte viene anche utilizzata della farina (ma è comunque specificato nell'etichetta) ma soprattutto guardate con che olio sono state fritte, perché in molti prodotti compare la scritta olio vegetale e non viene specificato se di semi di girasole o altri oli, come il non tanto salutare olio di palma.
Un esempio: Le Lattughe del Pasticcere 100% Farro Passate al Forno
Etichetta: Prodotto dolciario fritto
Ingredienti: farina di farro 60%, uova fresche da allevamento a terra, zucchero, olio vegetale (palma), margarina vegetale senza grassi idrogenati [olio e grassi vegetali (palma, girasole, colza) acqua, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi; correttore di acidità: acido citrico], sale, aromi. Può contenere tracce di frutta secca e guscio, latte e soia.
Prodotto e confezionato ad Asolo (TV) v.le Fermi 53.
Da conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.
Una visione completa sulla descrizione dei singoli prodotti della Grande Distribuzione, analizzati nel loro dettaglio (dagli ingredienti all'RDA). L'informazione sul prodotto tutela tutti noi consumatori: è giusto sapere.
mercoledì 26 febbraio 2014
lunedì 24 febbraio 2014
Etichettatura degli alimenti: intervista all'Avvocato Vito Rubino sul regolamento 1169/2011 U.E.
Ad aprile 2014 partirà la quinta edizione del Corso di Alta Formazione in Legislazione
Alimentare. Il corso avrà come sede Alessandria presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali
dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale. E' rivolto ad operatori del
settore, pubblici ufficiali, professionisti e studenti in formazione
specialistica (http://www.cafla.unipmn.it).
Il corso si presenta rinnovato nei moduli e nei contenuti, per dare
maggiore spazio ai due temi di particolare importanza nel periodo di
riferimento: l’etichettatura degli alimenti, con l’approssimarsi dell’entrata
in vigore del regolamento 1169/2011 U.E. sulle informazioni alimentari ai
consumatori e le sue disposizione esecutive/attuative, nonché l’annunciata
riforma della disciplina dell’igiene degli alimenti a 10 anni dalla
pubblicazione del “pacchetto igiene”.
Proprio sul tema delicato come il #regolamento1169/2011 abbiamo intervistato l’Avvocato #VitoRubino, Ricercatore Università degli Studi del Piemonte Orientale e docente Cafla.
Avvocato Rubino cosa cambierà a partire dal 31 gennaio 2014 per quel che riguarda la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori?
"E' difficile condensare in poche righe l'insieme delle modifiche apportate dal nuovo regolamento 1169/2011 UE relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori. In effetti più che di una vera e propria "rivoluzione" si tratta di un insieme coordinato di interventi mirati, volti a migliorare la normativa precedente ed a chiarire alcuni punti estremamente discussi sia in dottrina che in giurisprudenza.
Va detto subito che le modifiche più significative devono ancora essere sostanziate: la norma, infatti, delega alla Commissione europea l'adozione di una serie imponente di atti esecutivi che daranno contenuti concreti ai principi generali espressi nel regolamento.
Per il momento sono stati adottati solo due regolamenti in questa direzione: quello sul glutine, che si limita a ricondurre all'ambito dell'etichettatura generale la materia dei prodotti alimentari per celiaci (non più regolamentata come disciplina particolare dal regolamento 609/2013 UE) e quello sull'origine delle carni suine, ovine, caprine e dei volatili, che ha esteso a questa tipologia di prodotti i contenuti che sostanzialmente si applicavano già da tempo per le carni bovine.
Gli altri aspetti di grande interesse sono determinati da un chiarimento sulle responsabilità nel settore (responsabile dell'etichettatura sarà chi figura sull'imballo, a prescindere dal fatto che sia il produttore dell'alimento o meno), l'estensione dei casi di etichettatura di origine obbligatoria (la Commissione ha già effettuato uno studio di impatto sull'obbligo di indicazione dell'origine delle carni utilizzate come ingredienti di alimenti complessi. Si dovrà altresì chiarire l'obbligo di indicazione di origine degli ingredienti che da soli rappresentano più del 51% del peso totale del prodotto trasformato e molti altri dettagli in materia), l'imposizione di una dimensione minima obbligatoria per i caratteri utilizzati in etichetta nonché il divieto di inserimento delle indicazioni obbligatorie in spazi poco accessibili o visibili della confezione, ed, infine, a partire dal 2016, l'obbligo di inserimento di una tabella nutrizionale per la maggior parte dei prodotti in commercio. La norma, tuttavia, non si limita a questi macro-aspetti, ma interviene su molte questioni di dettaglio, come l'eliminazione della possibilità di sostituire del nome del responsabile commerciale con un marchio registrato, la soppressione dell'obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione, l'inserimento dell'obbligo di evidenziare gli allergeni contenuti nell'elenco ingredienti etc.
Insomma tanti aspetti specifici, che complessivamente imporranno a tutte le imprese alimentari di rivedere le proprie etichette per comunicare meglio con i consumatori".
Quali sono le voci che non potranno mai mancare sull’etichetta di un prodotto per tutelare il consumatore?
"Sono quelle di cui al nuovo articolo 9 (che sostituisce il precedente articolo 3, in gran parte ripreso nei contenuti): a) la denominazione dell’alimento; b) l’elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell’alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26; j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale.
La cosa più significativa sarà, comunque, il divieto di inserire queste informazioni in modo poco leggibile o comprensibile".
Parlando invece del #CorsoAltaFormazioneinLegislazioneAlimentare, siete ormai arrivati alla quinta edizione. Quali le novità rispetto agli anni precedenti.
"L'edizione 2014 si concentra su due aspetti fondamentali: da un lato l'etichettatura degli alimenti. Come detto siamo ormai vicini al traguardo della prima applicazione del regolamento, e riteniamo quindi essenziale fare il punto sull'implementazione della norma e su ciò che comporterà per gli operatori a partire dal mese di dicembre 2014. L'altro aspetto su cui vogliamo concentrare l'attenzione è il decennale del "pacchetto igiene": sono infatti ormai 10 anni che sono stati pubblicati i regolamenti 852/04 CE, 853/04 CE, 882/04 CE e le altre norme che hanno costituito questo fondamentale "pacchetto" di disposizioni igienico-sanitarie. Intendiamo realizzare un grande convegno finale su questi temi, per fare una riflessione approfondita sul ruolo di queste norme nel processo di miglioramento della sicurezza alimentare in un momento in cui la crisi economica ha fortemente acuito la tensione fra esigenze di tutela della salute e di riduzione dei costi per le imprese. Saranno presenti funzionari ministeriali e della Commissione europea, responsabili sanitari regionali, operatori del settore e consulenti d'impresa, per confrontarsi su un argomento così complesso e cruciale per la filiera alimentare".
Per maggiori informazioni http://www.cafla.unipmn.it/index.php/prossima-edizione.html
martedì 11 febbraio 2014
Il NYT scrive "Extra Virgin Suicide". Impariamo a leggere l'etichetta degli oli d'oliva extravergine.
Nelle scorse settimane l'olio extravergine d'oliva italiano è stato un argomento trattato sia sui media internazionali che nazionali.
Tutto è iniziato dal New York Times dal "suicidio dell'olio extravergine d'oliva" con la pubblicazione delle 15 vignette realizzate da Nicholas Blechman, ispirate al libro di Tom Mueller intitolato "Extraverginità", che descrivono il settore dell'olio d'oliva "come un covo di truffatori, protetti dal potere politico, che importano olio dall’estero da adulterare e miscelare con quello nostrano per poi spacciarlo come Made in Italy, in barba anche alle forze dell’ordine" spiega Coldiretti.
Nell’ambito del mondo agricolo non sono mancate le prese di distanza a cominciare dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) che ha definito l’iniziativa del giornale americano “un insulto alla qualità dei prodotti made in Italy. Una generalizzazione sul fenomeno delle sofisticazioni che offende il lavoro onesto dei nostri agricoltori”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Consorzio dell’olio Dop Chianti Classico che ha scritto allo stesso giornale americano suggerendo un altro cartoon (visibile sia in italiano che in inglese) e che spiega in maniera più ampia di quanto fatto con le vignette pubblicate dal giornale Usa il percorso dell’extravergine italiano.
La parola passa poi all'autore di Extraverginità. Tom Mueller sostiene che tutto, più o meno, è avvenuto a sua insaputa. "In fondo alla striscia – racconta - c’è scritto: fonte Tom Mueller, blog Truth in Olive Oil. In realtà io ho sentito l’autore, Nicholas Blechman, per telefono, gli ho dato delle dritte sulle fonti più autorevoli. Mi ha consultato, e, in buona fede, mi ha citato. Lui è illustratore, non ha scritto di essere anche il creatore dell’infografica, così sembra che lui abbia fatto solo i disegni e il povero Tom i contenuti. Ma non è così. Ci sono infatti alcuni errori. Uno su tutti. Sulle tavole c’è scritto: il 69% dell’olio venduto in America è adulterato. L’informazione viene da uno studio dell’Università della California, Davis, molto autorevole e ben fatto, in cui si spiega come il 69% degli oli etichettati extravergine analizzati dall’Università di fatto non lo erano. Non erano veri extravergini. Ma questo non vuol dire che fossero adulterati. Non c’era, anzi, nello studio la prova che una bottiglia fosse adulterata. Ora se il 69% dell’olio extravergine in realtà non lo è, per me c’è comunque un problema, ma non vuol dire che stiamo mangiando l’olio di colza. E, da parte del New York Times, questo è un errore abbastanza grave. Quello che più mi ha dato fastidio, però, è il modo in cui è stato presentato lo scenario: non come una parte della realtà ma come se il modo di fare in Italia fosse solo quello. È sbagliato".
Di fatto queste discussioni hanno indotto Forward a compiere un'analisi dettagliata che a breve pubblicheremo, per studiare proprio l'etichetta degli oli extravergine d'oliva presenti nella grande distribuzione, compresi anche i Dop, quelli derivanti da agricoltura biologica, e quelli con certificato Mipaaf.
Intanto anticipiamo le informazioni obbligatorie e quelle facoltative che devono essere presenti sull'etichetta degli oli di oliva, fonte Unioncamere.
A tutela del consumatore e per promuovere la trasparenza del prodotto, la normativa europea disciplina la commercializzazione dell’olio di oliva, stabilendo le informazioni da riportare in etichetta in modo obbligatorio e facoltativo.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
1.la denominazione di vendita:
olio extra vergine di oliva
olio di oliva vergine
olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini
olio di sansa di oliva
2.la quantità – per il consumatore finale che non sia ristorante, mensa, collettività e enti assimilati la confezione non può superare i cinque lt – le gamme obbligatorie sono :
3.il termine minimo di conservazione – la data di imbottigliamento è resa obbligatoria solo per le DOP
4.il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE
5.la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
6.lotto di appartenenza del prodotto
7.le modalità di conservazione
8.indicazione di origine obbligatoria per l’olio extravergine di oliva e per l’olio di oliva vergine.
Sono previste tre modalità di indicazione :
1.”Prodotto in..” “100% prodotto in.” ”Ottenuto in..” per l’olio ottenuto nello stesso Stato Membro di raccolta delle olive
2.”Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in …. da olive raccolte in …” per l’olio ottenuto in uno Stato Membro con olive provenienti da altri Stati Membri/Paesi terzi
3.”Miscela di oli di oliva comunitari” “Miscela di oli di oliva non comunitari” “Miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari” per l’olio frutto di miscele di oli comunitari e/o non comunitari.
Il reg. Ce 1019/2002 impone ulteriori informazioni illustrative in etichetta per i vari oli vergini destinati al consumo.
- Olio Extravergine di oliva
olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
- Olio Vergine di oliva
olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
- Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini
olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive.
- Olio di sansa di oliva
olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive
olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive.
INDICAZIONI VOLONTARIE
Diciture relative alle lavorazioni ”a freddo”:
prima spremitura a freddo
questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta d’olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche.
estratto a freddo
questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive.
Sulle etichette degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini possono essere indicati solo tre attributi riferiti alle caratteristiche organolettiche : “fruttato”, “amaro”, “piccante” purchè queste siano mantenute dal prodotto fino al termine minimo di conservabilità indicato obbligatoriamente in etichetta.
Le diciture in materia di acidità o di acidità massima possono figurare unicamente se accompagnate dalla menzione dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto.
Per l’Olio Biologico queste le attenzioni in etichetta:
la denominazione di vendita può riportare una delle seguenti diciture solo se almeno il 95% in peso delle olive è di origine biologica :
“Olio extra vergine di oliva biologico”
“Olio extra vergine di oliva biologico Bio”
il logo comunitario di produzione biologica
il codice identificativo dell’Organismo di controllo
l’indicazione dell’origine utilizzando il termine UE/non Ue o il nome del/i paese/i :
“Agricoltura UE” se l’olio ha origine comunitaria
“Agricoltura non UE” se l’olio proviene da un Paese terzo
“Agricoltura UE/non UE” se l’olio è stato ottenuto miscelando oli di diversa origine
il codice dell’operatore, attribuito dall’Organismo di controllo
L’etichetta degli gli oli DOP e IGP deve riportare:
la dicitura ”Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del reg. Ce 510/06”
il logo comunitario di produzione prodotti DOP e IGP
l’anno di raccolta delle olive e quindi di imbottigliamento.
Fonte: Il sole 24 ore, Il Corriere della Sera, New York Times, Unioncamere.
Tutto è iniziato dal New York Times dal "suicidio dell'olio extravergine d'oliva" con la pubblicazione delle 15 vignette realizzate da Nicholas Blechman, ispirate al libro di Tom Mueller intitolato "Extraverginità", che descrivono il settore dell'olio d'oliva "come un covo di truffatori, protetti dal potere politico, che importano olio dall’estero da adulterare e miscelare con quello nostrano per poi spacciarlo come Made in Italy, in barba anche alle forze dell’ordine" spiega Coldiretti.
Nell’ambito del mondo agricolo non sono mancate le prese di distanza a cominciare dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) che ha definito l’iniziativa del giornale americano “un insulto alla qualità dei prodotti made in Italy. Una generalizzazione sul fenomeno delle sofisticazioni che offende il lavoro onesto dei nostri agricoltori”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Consorzio dell’olio Dop Chianti Classico che ha scritto allo stesso giornale americano suggerendo un altro cartoon (visibile sia in italiano che in inglese) e che spiega in maniera più ampia di quanto fatto con le vignette pubblicate dal giornale Usa il percorso dell’extravergine italiano.
La parola passa poi all'autore di Extraverginità. Tom Mueller sostiene che tutto, più o meno, è avvenuto a sua insaputa. "In fondo alla striscia – racconta - c’è scritto: fonte Tom Mueller, blog Truth in Olive Oil. In realtà io ho sentito l’autore, Nicholas Blechman, per telefono, gli ho dato delle dritte sulle fonti più autorevoli. Mi ha consultato, e, in buona fede, mi ha citato. Lui è illustratore, non ha scritto di essere anche il creatore dell’infografica, così sembra che lui abbia fatto solo i disegni e il povero Tom i contenuti. Ma non è così. Ci sono infatti alcuni errori. Uno su tutti. Sulle tavole c’è scritto: il 69% dell’olio venduto in America è adulterato. L’informazione viene da uno studio dell’Università della California, Davis, molto autorevole e ben fatto, in cui si spiega come il 69% degli oli etichettati extravergine analizzati dall’Università di fatto non lo erano. Non erano veri extravergini. Ma questo non vuol dire che fossero adulterati. Non c’era, anzi, nello studio la prova che una bottiglia fosse adulterata. Ora se il 69% dell’olio extravergine in realtà non lo è, per me c’è comunque un problema, ma non vuol dire che stiamo mangiando l’olio di colza. E, da parte del New York Times, questo è un errore abbastanza grave. Quello che più mi ha dato fastidio, però, è il modo in cui è stato presentato lo scenario: non come una parte della realtà ma come se il modo di fare in Italia fosse solo quello. È sbagliato".
Di fatto queste discussioni hanno indotto Forward a compiere un'analisi dettagliata che a breve pubblicheremo, per studiare proprio l'etichetta degli oli extravergine d'oliva presenti nella grande distribuzione, compresi anche i Dop, quelli derivanti da agricoltura biologica, e quelli con certificato Mipaaf.
Intanto anticipiamo le informazioni obbligatorie e quelle facoltative che devono essere presenti sull'etichetta degli oli di oliva, fonte Unioncamere.
A tutela del consumatore e per promuovere la trasparenza del prodotto, la normativa europea disciplina la commercializzazione dell’olio di oliva, stabilendo le informazioni da riportare in etichetta in modo obbligatorio e facoltativo.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
1.la denominazione di vendita:
olio extra vergine di oliva
olio di oliva vergine
olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini
olio di sansa di oliva
2.la quantità – per il consumatore finale che non sia ristorante, mensa, collettività e enti assimilati la confezione non può superare i cinque lt – le gamme obbligatorie sono :
3.il termine minimo di conservazione – la data di imbottigliamento è resa obbligatoria solo per le DOP
4.il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE
5.la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
6.lotto di appartenenza del prodotto
7.le modalità di conservazione
8.indicazione di origine obbligatoria per l’olio extravergine di oliva e per l’olio di oliva vergine.
Sono previste tre modalità di indicazione :
1.”Prodotto in..” “100% prodotto in.” ”Ottenuto in..” per l’olio ottenuto nello stesso Stato Membro di raccolta delle olive
2.”Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in …. da olive raccolte in …” per l’olio ottenuto in uno Stato Membro con olive provenienti da altri Stati Membri/Paesi terzi
3.”Miscela di oli di oliva comunitari” “Miscela di oli di oliva non comunitari” “Miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari” per l’olio frutto di miscele di oli comunitari e/o non comunitari.
Il reg. Ce 1019/2002 impone ulteriori informazioni illustrative in etichetta per i vari oli vergini destinati al consumo.
- Olio Extravergine di oliva
olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
- Olio Vergine di oliva
olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
- Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini
olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive.
- Olio di sansa di oliva
olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive
olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive.
INDICAZIONI VOLONTARIE
Diciture relative alle lavorazioni ”a freddo”:
prima spremitura a freddo
questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta d’olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche.
estratto a freddo
questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive.
Sulle etichette degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini possono essere indicati solo tre attributi riferiti alle caratteristiche organolettiche : “fruttato”, “amaro”, “piccante” purchè queste siano mantenute dal prodotto fino al termine minimo di conservabilità indicato obbligatoriamente in etichetta.
Le diciture in materia di acidità o di acidità massima possono figurare unicamente se accompagnate dalla menzione dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto.
Per l’Olio Biologico queste le attenzioni in etichetta:
la denominazione di vendita può riportare una delle seguenti diciture solo se almeno il 95% in peso delle olive è di origine biologica :
“Olio extra vergine di oliva biologico”
“Olio extra vergine di oliva biologico Bio”
il logo comunitario di produzione biologica
il codice identificativo dell’Organismo di controllo
l’indicazione dell’origine utilizzando il termine UE/non Ue o il nome del/i paese/i :
“Agricoltura UE” se l’olio ha origine comunitaria
“Agricoltura non UE” se l’olio proviene da un Paese terzo
“Agricoltura UE/non UE” se l’olio è stato ottenuto miscelando oli di diversa origine
il codice dell’operatore, attribuito dall’Organismo di controllo
L’etichetta degli gli oli DOP e IGP deve riportare:
la dicitura ”Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del reg. Ce 510/06”
il logo comunitario di produzione prodotti DOP e IGP
l’anno di raccolta delle olive e quindi di imbottigliamento.
Fonte: Il sole 24 ore, Il Corriere della Sera, New York Times, Unioncamere.
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