Tutto è iniziato dal New York Times dal "suicidio dell'olio extravergine d'oliva" con la pubblicazione delle 15 vignette realizzate da Nicholas Blechman, ispirate al libro di Tom Mueller intitolato "Extraverginità", che descrivono il settore dell'olio d'oliva "come un covo di truffatori, protetti dal potere politico, che importano olio dall’estero da adulterare e miscelare con quello nostrano per poi spacciarlo come Made in Italy, in barba anche alle forze dell’ordine" spiega Coldiretti.
Nell’ambito del mondo agricolo non sono mancate le prese di distanza a cominciare dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) che ha definito l’iniziativa del giornale americano “un insulto alla qualità dei prodotti made in Italy. Una generalizzazione sul fenomeno delle sofisticazioni che offende il lavoro onesto dei nostri agricoltori”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Consorzio dell’olio Dop Chianti Classico che ha scritto allo stesso giornale americano suggerendo un altro cartoon (visibile sia in italiano che in inglese) e che spiega in maniera più ampia di quanto fatto con le vignette pubblicate dal giornale Usa il percorso dell’extravergine italiano.
La parola passa poi all'autore di Extraverginità. Tom Mueller sostiene che tutto, più o meno, è avvenuto a sua insaputa. "In fondo alla striscia – racconta - c’è scritto: fonte Tom Mueller, blog Truth in Olive Oil. In realtà io ho sentito l’autore, Nicholas Blechman, per telefono, gli ho dato delle dritte sulle fonti più autorevoli. Mi ha consultato, e, in buona fede, mi ha citato. Lui è illustratore, non ha scritto di essere anche il creatore dell’infografica, così sembra che lui abbia fatto solo i disegni e il povero Tom i contenuti. Ma non è così. Ci sono infatti alcuni errori. Uno su tutti. Sulle tavole c’è scritto: il 69% dell’olio venduto in America è adulterato. L’informazione viene da uno studio dell’Università della California, Davis, molto autorevole e ben fatto, in cui si spiega come il 69% degli oli etichettati extravergine analizzati dall’Università di fatto non lo erano. Non erano veri extravergini. Ma questo non vuol dire che fossero adulterati. Non c’era, anzi, nello studio la prova che una bottiglia fosse adulterata. Ora se il 69% dell’olio extravergine in realtà non lo è, per me c’è comunque un problema, ma non vuol dire che stiamo mangiando l’olio di colza. E, da parte del New York Times, questo è un errore abbastanza grave. Quello che più mi ha dato fastidio, però, è il modo in cui è stato presentato lo scenario: non come una parte della realtà ma come se il modo di fare in Italia fosse solo quello. È sbagliato".
Di fatto queste discussioni hanno indotto Forward a compiere un'analisi dettagliata che a breve pubblicheremo, per studiare proprio l'etichetta degli oli extravergine d'oliva presenti nella grande distribuzione, compresi anche i Dop, quelli derivanti da agricoltura biologica, e quelli con certificato Mipaaf.
Intanto anticipiamo le informazioni obbligatorie e quelle facoltative che devono essere presenti sull'etichetta degli oli di oliva, fonte Unioncamere.
A tutela del consumatore e per promuovere la trasparenza del prodotto, la normativa europea disciplina la commercializzazione dell’olio di oliva, stabilendo le informazioni da riportare in etichetta in modo obbligatorio e facoltativo.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
1.la denominazione di vendita:
olio extra vergine di oliva
olio di oliva vergine
olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini
olio di sansa di oliva
2.la quantità – per il consumatore finale che non sia ristorante, mensa, collettività e enti assimilati la confezione non può superare i cinque lt – le gamme obbligatorie sono :
3.il termine minimo di conservazione – la data di imbottigliamento è resa obbligatoria solo per le DOP
4.il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE
5.la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
6.lotto di appartenenza del prodotto
7.le modalità di conservazione
8.indicazione di origine obbligatoria per l’olio extravergine di oliva e per l’olio di oliva vergine.
Sono previste tre modalità di indicazione :
1.”Prodotto in..” “100% prodotto in.” ”Ottenuto in..” per l’olio ottenuto nello stesso Stato Membro di raccolta delle olive
2.”Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in …. da olive raccolte in …” per l’olio ottenuto in uno Stato Membro con olive provenienti da altri Stati Membri/Paesi terzi
3.”Miscela di oli di oliva comunitari” “Miscela di oli di oliva non comunitari” “Miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari” per l’olio frutto di miscele di oli comunitari e/o non comunitari.
Il reg. Ce 1019/2002 impone ulteriori informazioni illustrative in etichetta per i vari oli vergini destinati al consumo.
- Olio Extravergine di oliva
olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
- Olio Vergine di oliva
olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
- Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini
olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive.
- Olio di sansa di oliva
olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive
olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive.
INDICAZIONI VOLONTARIE
Diciture relative alle lavorazioni ”a freddo”:
prima spremitura a freddo
questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta d’olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche.
estratto a freddo
questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive.
Sulle etichette degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini possono essere indicati solo tre attributi riferiti alle caratteristiche organolettiche : “fruttato”, “amaro”, “piccante” purchè queste siano mantenute dal prodotto fino al termine minimo di conservabilità indicato obbligatoriamente in etichetta.
Le diciture in materia di acidità o di acidità massima possono figurare unicamente se accompagnate dalla menzione dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto.
Per l’Olio Biologico queste le attenzioni in etichetta:
la denominazione di vendita può riportare una delle seguenti diciture solo se almeno il 95% in peso delle olive è di origine biologica :
“Olio extra vergine di oliva biologico”
“Olio extra vergine di oliva biologico Bio”
il logo comunitario di produzione biologica
il codice identificativo dell’Organismo di controllo
l’indicazione dell’origine utilizzando il termine UE/non Ue o il nome del/i paese/i :
“Agricoltura UE” se l’olio ha origine comunitaria
“Agricoltura non UE” se l’olio proviene da un Paese terzo
“Agricoltura UE/non UE” se l’olio è stato ottenuto miscelando oli di diversa origine
il codice dell’operatore, attribuito dall’Organismo di controllo
L’etichetta degli gli oli DOP e IGP deve riportare:
la dicitura ”Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del reg. Ce 510/06”
il logo comunitario di produzione prodotti DOP e IGP
l’anno di raccolta delle olive e quindi di imbottigliamento.
Fonte: Il sole 24 ore, Il Corriere della Sera, New York Times, Unioncamere.

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